Art. 3.
(Norme sul trattamento sanitario obbligatorio).

      1. Ogni trattamento sanitario obbligatorio (TSO) deve essere effettuato dopo che è stato attuato ogni valido tentativo per ottenere il consenso del malato.
      2. Il TSO può essere:

          a) TSO di urgenza. Può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse. Deve essere convalidato da uno psichiatra, esercitante la professione. Ha validità massima di 72 ore e deve essere effettuato negli ospedali generali o nelle cliniche psichiatriche sedi dei reparti di psichiatria. Non è rinnovabile. Deve essere effettuato solo se esistono alterazioni psichiche tali da arrecare danno o pregiudizio al malato o a terzi. Può essere effettuato anche in caso di patologie fisiche che il malato rifiuta di curare. I medici del reparto possono interrompere il ricovero, avvisando tempestivamente il medico curante, i familiari e il CSM;

          b) TSO. Può consistere in visite mediche a domicilio o presso il CSM; in somministrazione a domicilio di farmaci; in ricoveri presso le strutture residenziali; in esami clinici e di laboratorio e, in genere, in trattamenti diagnostici da effettuare presso gli ospedali dotati di reparti di psichiatria. Ha una durata massima di due mesi, rinnovabile. Può essere richiesto dai familiari, da operatori sociali che hanno in cura il malato, da uno psichiatra o dal CSM.

      3. Il TSO deve essere confermato da due psichiatri, di cui uno dipendente da una struttura pubblica, che hanno visitato il malato e che certificano con motivazione scritta la loro decisione.
      4. Il TSO presso i reparti di psichiatria ospedalieri può essere protratto oltre le 72 ore solo a scopo diagnostico o nell'attesa di trovare strutture alternative e, comunque, non è rinnovabile allo scadere del

 

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termine di due mesi, previsto dal comma 2, lettera b).
      5. I TSO possono essere interrotti dal medico responsabile della struttura o dal medico curante, se si tratta di prescrizione di farmaci, qualora siano venuti meno i motivi del trattamento e con motivazione scritta e dopo essersi assicurati della possibilità di continuità del trattamento terapeutico.
      6. L'abbandono del malato in caso di TSO configura, salvo che il fatto costituisca reato più grave, omissione di soccorso.
      7. Il TSO è effettuato di regola da personale sanitario e nel massimo rispetto delle relazioni sociali e della personalità del malato. Solo in caso di evidente pericolosità può essere richiesto l'intervento della forza pubblica.
      8. Il TSO, se richiesto per inserimento in strutture residenziali od ospedaliere, è effettuato nelle strutture indicate dal malato o dai familiari e dagli operatori sociali che l'hanno in cura o nelle quali opera il medico curante.
      9. Il responsabile della struttura sanitaria deve inoltrare con la massima sollecitudine, e comunque non oltre le 24 ore, alla commissione per i diritti del malato di mente di cui al comma 10, con indicazione della motivazione dello stesso, salvo il caso di TSO di urgenza, notifica del TSO, degli obiettivi del trattamento nonché della sua presumibile durata. Deve altresì inoltrare con le stesse caratteristiche di urgenza alla citata commissione i ricorsi dei malati avverso il TSO.
      10. È istituita presso ogni sede di giudice tutelare una commissione per i diritti del malato di mente con funzioni ispettive e di controllo.
      11. La commissione di cui al comma 10 è presieduta da un giudice tutelare ed è composta dal giudice stesso, da uno psichiatra con almeno dieci anni di attività professionale in strutture pubbliche o convenzionate e da un rappresentante delle associazioni dei familiari presenti sul territorio. I membri aggiunti della commissione, fino a tre unità, durano in carica tre anni e la loro attività è remunerata su base oraria corrispondente agli emolumenti
 

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dei dirigenti di enti pubblici. I membri della commissione devono dare la massima garanzia di moralità pubblica; sono estratti a sorte da un elenco di dieci candidati indicati, rispettivamente, dall'associazione professionale e dalle associazioni dei familiari.
      12. La commissione di cui al comma 10, che può avvalersi dell'opera dei consulenti aggiunti previsti dal comma 11, decide in merito a:

          a) la convalida dei TSO;

          b) l'esame dei ricorsi sui TSO da parte dei malati, o di chiunque ne abbia interesse;

          c) i reclami o le segnalazioni da parte di cittadini sul funzionamento delle strutture che effettuano TSO operanti sul territorio, per gli eventuali opportuni procedimenti a carattere civile o penale.

      13. Il malato, e chiunque ne abbia interesse, può appellarsi in qualsiasi momento alla commissione di cui al comma 10 per chiedere l'annullamento o una modifica dei termini del TSO.
      14. Il ricorso di cui al comma 13 non può essere presentato più di una volta durante la durata del TSO. La commissione di cui al comma 10 ha l'obbligo di comunicare per scritto le sue decisioni entro una settimana dall'avvenuto ricevimento del ricorso.
      15. L'omissione della comunicazione di TSO, dei ricorsi del malato e delle decisioni della commissione di cui al comma 10 configura, salvo che il fatto costituisca reato più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
      16. Nel caso di TSO ripetuti per oltre sei mesi, il malato, o chi ne abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dalla commissione di cui al comma 10. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore, o farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante semplice

 

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lettera scritta. Il presidente fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale decide entro dieci giorni, sentiti le parti e il pubblico ministero. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.